LE SIM CON SERVIZI A PAGAMENTO GIÀ ATTIVATI COSTITUISCONO UNA PRATICA COMMERCIALE AGGRESSIVA SLEALE

14 Set 2018 | Utenze

Un altro passo in avanti per la tutela europea dei consumatori in tema di telecomunicazioni, grazie alla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sull’acquisto di carte SIM prepagate, che contengono servizi a pagamento attivati dal gestore, senza aver preventivamente informato l’utente.

La pronuncia del 13 settembre scorso prende le mosse dalla sanzione inflitta dall’Autorità della concorrenza e del mercato (AGCM) nel 2012, contro le società Wind Tre e Vodafone Italia, che commercializzavano SIM con servizi di navigazione internet e di segreteria telefonica preimpostati e che il consumatore era tenuto a disattivare appositamente se non ne avesse voluto usufruire.

Tuttavia, le citate società, avevano proposto ricorso al giudice amministrativo nazionale, ritenendo l’Autorità della concorrenza e del mercato incompetente a sanzionare tale comportamento, rientrando tale competenza tra le prerogative dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La Corte di Lussemburgo, adita di conseguenza dal Consiglio di Stato per meglio chiarire se, la tale condotta potesse essere qualificata come una “fornitura non richiesta” o come una “pratica commerciale aggressiva”, ai sensi del diritto europeo in materia di comunicazioni elettroniche e tutela dei consumatori, ha ribadito che la richiesta di un servizio deve assolutamente essere una libera scelta da parte del consumatore che non può essere costretto ad accettare dei servizi preimpostati e già attivati sulla carta SIM che ha acquistato.

Tali condotte comprimono notevolmente la tutela del consumatore, costringendolo a doversi attivare per far disattivare dei servizi che mai avrebbe acquistato se fosse stato preventivamente informato; non solo, ma le stesse costituiscono pratiche sleali aggressive, come si verifica in tutti i casi in cui una fornitura non sia specificatamente richiesta dal consumatore.