In data 16 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato mediante decreto-legge l’estensione della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro pubblico e privato a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre, data di fine dell’attuale stato di emergenza.
Tutto il personale e tutti i soggetti esterni che lavorano all’interno delle amministrazioni pubbliche dovranno possedere il green pass. I lavoratori, in assenza di certificazione, vengono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde, non oltre il 31 dicembre, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Non è dovuta la retribuzione nei giorni di assenza ingiustificata.
Subiscono la stessa sorte i lavoratori del settore privato, ad eccezione dei lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti, la cui sospensione scatta dal quinto giorno di mancata presentazione del certificato e in questo caso, il datore di lavoro può sostituire il lavoratore per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta.
Entro il 15 ottobre i datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato dovranno definire le regole e le modalità di controllo del green pass, che può essere fatto anche a campione, indicando specificatamente degli incaricati addetti al controllo. In riferimento alle sanzioni, per tutti i lavoratori che si recano sul luogo di lavoro senza green pass è prevista una sanzione dai 600 ai 1500 euro mentre il datore di lavoro rischia una sanzione dai 400 ai 1000 euro.
Per ottenere il green pass è possibile anche effettuare tamponi con validità di 48 ore per gli antigenici rapidi e di 72 ore per i molecolari. I tamponi sono gratuiti per le persone esenti al vaccino e per i soggetti fragili, per tutti gli altri il costo dei tamponi rapidi presso le farmacie convenzionate è di 15 euro per gli adulti e di 8 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni.