Covid-19: nuove misure di contenimento rispetto alla circolare del Ministero della Salute e all’Ordinanza della Regione Lazio

4 Gen 2022 | Sanità e Salute

In data 31 dicembre 2021, a seguito dell’aumento dei casi di Covid-19 dovuto alla variante Omicron, sono entrate in vigore le nuove regole relative all’isolamento, alla quarantena e all’autosorveglianza, necessarie al contenimento del contagio.

Viste le differenti casistiche, di seguito viene riportata una breve guida contenente le nuove misure su come comportarsi in caso di positività al virus, in caso di contatto con persone positive, in relazione alle diverse situazioni: non vaccinati, vaccinati con seconda dose, vaccinati con terza dose, contatti con positivi eccetera.

Prima di entrare nei casi specifici elencati nella circolare del Ministero della Salute, è necessario fare chiarezza sulla terminologia adottata dal Governo: l’isolamento riguarda le persone positive, la quarantena i contatti con i positivi e l’autosorveglianza si riferisce esclusivamente a chi ha ricevuto la dose booster (richiamo terza dose), a chi ha ricevuto la seconda dose di vaccino da meno di quattro mesi o a chi è guarito dal Covid-19 da meno di quattro mesi. Vediamo caso per caso come comportarsi:

Per le persone che risultano positive è previsto l’isolamento:

  • Di 10 giorni per i non vaccinati e per i vaccinati con seconda dose ricevuta da oltre 120 giorni, dal momento del risultato positivo. Si esce dall’isolamento con tampone rapido o molecolare negativo, che può essere effettuato dopo 10 giorni se si rimane asintomatici. In presenza di sintomi, si esce dall’isolamento con tampone rapido o molecolare negativo dopo ulteriori tre giorni senza sintomatologia.
  • Di 7 giorni per chi ha ricevuto la dose booster e per i vaccinati con seconda dose da meno di 120 giorni, dal momento del risultato positivo al test. Se si rimane asintomatici, l’isolamento finisce il settimo giorno con il risultato negativo di un test rapido o molecolare. Nel caso si presentino i sintomi si può fare il tampone dopo tre giorni dalla loro scomparsa.

Per le persone che hanno avuto contatti stretti o ad altro rischio con un soggetto positivo è prevista la quarantena:

  • Per i non vaccinati e per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale (coloro che hanno ricevuto solo una dose o non siano passati 14 giorni dalla seconda dose ricevuta) la quarantena è di 10 giorni, la quale termina con tampone antigenico o molecolare negativo.
  • Per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni, se asintomatici, la quarantena è di 5 giorni, dalla quale si esce con tampone antigenico o molecolare negativo.

I soggetti che hanno ricevuto la dose booster (richiamo terza dose) o hanno ricevuto la seconda dose di vaccino da meno di 120 giorni o sono guariti dal covid da meno di 120 giorni, a seguito di un contatto stretto con un positivo, devono rimanere in autosorveglianza:

  • Se asintomatici, non bisogna osservare la misura della quarantena ma sorvegliare il proprio stato di salute per cinque giorni. Se non compaiono sintomi, il periodo di autosorveglianza termina dopo cinque giorni senza necessità di effettuare un tampone ma c’è l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni.
  • Alla prima comparsa dei sintomi bisogna fare un test antigenico o molecolare e se si continua ad essere sintomatici, bisogna ripeterlo al quinto giorno dal contatto con il positivo.

Gli operatori sanitari invece, se hanno avuto contatti con un soggetto positivo, devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto.

Per coloro che invece hanno avuto un contatto a basso rischio con un soggetto positivo, qualora abbiano indossato le mascherine chirurgiche o le FFP2 non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Le situazioni elencate riguardano le norme a livello nazionale emanate nel Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229 alle quali si aggiunge l’ordinanza della Regione Lazio firmata in data 31 dicembre 2021 sull’uso del test antigenico o molecolare.

Nello specifico, la suddetta ordinanza prevede:

  • Per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 un test antigenico positivo non necessiti di conferma con test molecolare per la definizione di caso confermato COVID-19 e che un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con tampone molecolare, esclusivamente sulla base della valutazione clinica (p.es presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso;
  • Il test antigenico potrà essere utilizzato per la valutazione del termine dell’isolamento di un caso confermato COVID-19.